
Normativa Marcatura CE cancelli automatici: procedure e responsabilità
Con l’entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs 17/2010, i cancelli automatici sono entrati a far parte della definizione di
“macchina” a tutti gli effetti.
Per legge, una macchina non può essere immessa sul mercato né tantomeno essere tenuta in esercizio se priva di Marchio CE.
Si consideri che per definizione la “macchina” non è la struttura metallica e non è neppure il motore, ma l’insieme: struttura + motore + sistemi di sicurezza.
Con il CPR 305/2011 ovvero il regolamento sui prodotti da costruzione nei quali rientrano i cancelli automatici, è obbligatorio che questi rispondano alle caratteristiche stabilite dalla UNI EN 13241/2016 in termini di resistenza meccanica.
La norma individua nel soggetto che realizza la macchina o nel soggetto che per ultimo l’ha modificata, la figura di costruttore della macchina, responsabile sia
in ambito civile che penale per tutta la vita utile della stessa, stimata attorno ai 50 anni, sia per l’opera fabbrile che per la motorizzazione, anche se l’eventuale
modifica ha interessato solo la motorizzazione o i sistemi di sicurezza esistenti.
Marcare CE un cancello automatico esistente significa:
• verificare e certificare se la struttura metallica risponde ai requisiti di resistenza meccanica stabiliti per legge; per far ciò è necessario eseguire i calcoli strutturali ai sensi delle NTC 2018, verificando e certificando la risposta della struttura in loco oltre ad effettuare controlli rigorosi con strumentazione di precisione di ultima generazione;
• verificare e certificare se la struttura metallica risulta idonea ad essere motorizzata;
• verificare e certificare il rispetto delle condizioni di sicurezza in uso;
• stabilire la periodicità della manutenzione e la metodologia della stessa, che varia da macchina a macchina e che è di fondamentale importanza per l’esercizio in condizioni di sicurezza;
• redigere l’intero fascicolo tecnico con tutte le certificazioni ad esso allegate obbligatorie per legge.
Cosa può succedere in caso di incidente di una macchina priva di marchio CE:
• In caso di danni alle “cose” (urto del cancello contro un’auto) responsabilità civile: l’assicurazione potrebbe non liquidare il sinistro in quanto quel cancello non sarebbe dovuto essere tenuto in esercizio;
• In caso di danno alle “persone“, responsabilità civile: oltre a quanto sopra descritto per l’assicurazione dello stabile, il danneggiato sarebbe legittimato ad agire per vie legali contro il condominio e vincerebbe a mani basse la causa.
• In caso di “incidente mortale” entrerebbero in gioco oltre alle responsabilità civili anche le responsabilità penali.
Nel caso di un cancello installato in un condominio, le figure responsabili della macchina sono in ordine:
• L’Amministratore, che ha tenuto in esercizio la macchina senza marchio CE
• I condòmini, consapevoli di quanto sopra e proprietari in termini legali della macchina
• Il fabbro o manutentore / installatore / elettricista che ha modificato o creato la macchina
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Si possiede un cancello automatico … magari realizzato da un fabbro tanti anni fa … senza documentazione a corredo … sul quale ci hanno messo mano in tanti … ed ora vorresti metterlo a norma per declinare le responsabilità in caso di incidente?? Nessun problema!
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Saremo lieti di aiutarvi a rendere il Vostro cancello automatico conforme alla normativa!!